Oggetti smarriti
Ultima modifica 25 marzo 2024
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Accesso all'informazione
Ai sensi dell’art. 927 del codice civile chiunque rinvenga degli oggetti smarriti è tenuto a consegnarli presso l’ufficio tributi del Comune, il quale provvederà a predisporre un apposito verbale di rinvenimento dell’oggetto ed a rendere noto al pubblico l’avvenuto ritrovamento dell’oggetto.
Trascorso un anno senza che si presenti il proprietario, ai sensi dell’art. 929 del codice civile, l’oggetto appartiene a chi l’ha ritrovato.
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