Ospitalità cittadino straniero e/o assunzione alle dipendenze di straniero o di apolide

Ultima modifica 29 gennaio 2023

Che cos'è

La normativa contenuta nell’art. 7 del D.lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricato dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n.191.
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricato ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art.7 non si riferisce al solo caso di cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.
Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Laddove in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 12 citato, venga effettuata, in favore dello straniero la dichiarazione di cessione fabbricato , non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art.7.
Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo superiore a 30 giorni.

Normativa

  • D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
  • Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
    2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
    2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro .

Sanzioni

L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad un sanzione amministrativa entro i limiti sopra riportati.
In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell’art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Modulistica


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