Unioni Civili

Ultima modifica 28 gennaio 2023

Che cos'è

La legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" entrata in vigore il 5 giugno 2016 disciplina le “Unioni Civili”.

L'unione civile consiste nell'unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che ne fanno dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni.

Requisiti

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

Iter del procedimento

Chi intende costituire un unione civile deve compilare il modulo di conferimento dati, presente nella sezione allegati, e trasemetterlo all'Ufficio Stato Civile con le seguenti modalità:

Verrà succesivamente concordato con l'Ufficio un appunamento e in tale data le parti dovranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L’ufficiale dello stato civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.

In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione, per cui la data del secondo appuntamento dipende dal tempo necessario per eseguire tali accertamenti presso i comuni di nascita e di residenza, di coloro che intendono unirsi civilmente.

Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).

Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile l’atto di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che sarà cosi costituita e valida a tutti gli effetti di legge.

Ufficio di competenza

Ufficio Stato Civile

Modulistica


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