Informazioni in merito alle regole di calcolo della tariffa

Ultima modifica 21 marzo 2024

Regole di calcolo della tariffa - Esempi

  • Utenze domestiche – Abitazione di 100 mq con tre componenti

    Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 221,84 calcolato applicando:

    • Tariffa fissa: € 0,29
    • Tariffa variabile: € 184,31
    • Quota fissa: € 0,29* 100= € 29
    • Quota variabile: € 184,31
    • Totale imposta: € 29 + € 184,31= 213,31
    • Totale: € 213,31+ 4 % (TEFA) = € 221,84
  • Utenze non domestiche – Uffici e agenzie di 100mq

    Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 4% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 353,85, calcolato applicando:

    • Tariffa fissa: € 0,56
    • Tariffa variabile: € 2,81
    • Quota fissa: € 0,56* 100= € 56
    • Quota variabile: € 2,81 * 100= € 281
    • Totale imposta: € 56+ € 281= € 337
    • Totale: € 337 + 4 % (TEFA) = € 353,85

Tariffe attualmente vigenti:
Sono visibili nell'allegato visualizzabile seguendo questo collegamento

Variabili utenze domestiche:
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alle superfici degli immobili valori al metro quadrato proporzionati al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Variabili utenze non domestiche:
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 4 1999 (coefficiente Kc).
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Kd).

Riduzioni:
Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:

  • Utenze domestiche
    • Riduzione nella parte fissa e variabile del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
    • Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa di ogni utenza che presenti apposita dichiarazione attestante l'attivazione di compostaggio domestico tramite mezzo idoneo.
    • Riduzione nella misura di 2/3 in favore limitatamente ai cittadini italiani non residenti sul territorio italiano, e già pensionati nei paesi di residenza.
  • Utenze non domestiche

    • Riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

Riduzione per zone non servite e mancato svolgimento del servizio

  • Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, tenuto conto della minore frequenza della raccolta e della distanza dai contenitori:
    • del 40% per le utenze con frequenze minori di raccolta (un solo passaggio RSU a settimana);
    • del 60% per le utenze per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti;
    • del 60% per le utenze ubicate a distanza superiore a 1 km. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
  • Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto dal Titolo IV Riduzioni e agevolazioni, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) consultabile nell’apposita sezione “Regolamento TARI”.

Pubblichiamo di seguito il modulo per la richiesta di riduzione/esenzione: Modulo per richiedere riduzione

Imposte applicabili

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 4% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.


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