Certificato di Stato di Famiglia Storico

Ultima modifica 28 gennaio 2023

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di poter evidenziare quanto segue.

  • l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia;
  • l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare lacomposizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”;
  • ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagraferilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.

Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate:

  1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta il foglio (la scheda) di famiglia.
  2.  lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica pregressa) deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato.

Infatti, l’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 regolamento anagrafico prescrive che il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato (comma 3), e che previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (comma 4).

La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela.

Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Sul piano fiscale va detto che, in ogni caso, i certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo fin dal’origine rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972; (1).

Ogni richiesta deve contenere quindi motivata richiesta (specificando una data precisa a cui riferire il contenuto del certificato), allegando la competente marca da bollo di € 16,00 (1).

Per quanto riguarda la richiesta di segnalazione sul certificato stesso di “”eventuali eredi” si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.

(1) Secondo quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 con riferimento all’art. 4 dell’Allegato A Tariffa Parte I (modificata con D.M. 20.8.1992) le varie certificazioni richieste da uffici notarili, banche, agenzie per informazioni, ecc., sono soggette all’imposta di bollo da € 16,00 oltre ai diritti di Segreteria. (vedi, in proposito, Risoluzione n. 450825 in data 10.11.90 del  Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO D.G. Tasse).

Ufficio di competenza

Ufficio Anagrafe


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