Carta d'Identità Elettronica (CIE)
Ultima modifica 28 gennaio 2023
Che cos'è
La carta d'identità elettronica (CIE) si rilascia a tutti i cittadini residenti in Italia; i cittadini iscritti AIRE potranno ancora richiedere il vecchio documento cartaceo o rivolgersi al proprio Consolato di appartenenza.
Solo in caso di comprovata emergenza (viaggio imminente, lavoro all'estero, ecc...) verrà ancora rilasciata la vecchia carta d'identità cartacea.
Considerati tempi di emissione si invita pertanto a verificare con cura la validità dei documenti in possesso in particolare prima di mettersi in viaggio.
Si segnala inoltre che le carte d'identità cartacee in possesso dei cittadino al momento dell'introduzione della CIE mantengono la loro validità fino alla data di scadenza.
La data di scadenza corrisponde al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento (es. cittadino maggiorenne nato il 10 settembre, documento emesso il 10 marzo 2012, scadenza 10 settembre 2022) e la validità varia in base all'età:
- da 0 a 3 anni validità di 3 anni
- da 3 a 18 anni validità di 5 anni
- oltre i 18 anni validità di 10 anni
I minori di 14 anni che viaggiano all'estero devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori o da altra persona in possesso di delega rilasciata dall'autorità competente (Questura di Sondrio o Polizia di Frontiera di Tirano);su richiesta possono essere indicati sul retro della CIE i nominativi dei genitori o di chi ne fa le veci.
Ai cittadini ITALIANI può essere fatta valida solo per l’Italia o valida anche per l’estero. La carta valida per l’espatrio equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.
Ai cittadini COMUNITARI ed EXTRACOMUNITARI viene rilasciata solamente la carta d'identità valida solo per l'Italia. In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche, gli elementi di sicurezza ed altro è possibile visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La carta di identità può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.
È necessario riconsegnare allo sportello il vecchio documento.
Per ottenere il rilascio della CIE è possibile richiedere un appuntamento (scelta consigliata) direttamente attraverso il sito agendacie.interno.gov.it oppure rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe. La registrazione al sito Agenda CIE permetterà di seguire l'iter della pratica e di essere informati sui tempi di consegna, inoltre dà la possibilità di prenotare un appuntamento anche per altre persone (ad es. coniuge, figli, genitori, ecc...) fino ad un massimo di 4 persone.
È possibile il rilascio della CIE ai cittadini non residenti nel Comune solo se per gravi motivi (salute, lavoro, ecc...) non è possibile recarsi nel proprio Comune di residenza; in questo caso si prega di prendere prima contatto con l'Ufficio Anagrafe perché la pratica necessita del nulla osta del Comune di residenza per essere evasa.
Documenti da presentare
Richiesta della carta non valida per l'espatrio
- eventuale ricevuta di appuntamento dal sito Agenda CIE;
- tessera sanitaria;
- una foto tessera recente che rispetti gli standard ICAO (vedi allegato);
- un documento di identificazione.
Richiesta della carta valida per l'espatrio (vedi note)
- eventuale ricevuta di appuntamento dal sito Agenda CIE;
- tessera sanitaria;
- una foto tessera recente che rispetti gli standard ICAO (vedi allegato);
- un documento di identificazione;
- l'assenso firmato dei genitori, in caso di minore (vedi moduli allegati);
- l'assenso di chi esercita la tutela, in caso di interdetto o inabilitato.
In caso Smarrimento e Furto necessario presentare anche la denuncia fatta a Carabinieri o Questura (è necessario prima rivolgersi all’Anagrafe per conoscere il numero e la data di rilascio della carta d’Identità rubata o smarrita);
In caso di Deterioramento è necessario presentare il documento deteriorato.
Modalità di rilascio
Quando il cittadino si presenta allo sportello anagrafe con la documentazione di cui sopra l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà ad acquisire:
- i dati anagrafici del cittadino;
- la foto tramite scansione;
- le impronte digitali del cittadino (una per la mano destra e una per la sinistra);
- la volontà alla donazione di organo e tessuti (consenso o diniego), la scelta è facoltativa; per informazioni in merito rivolgersi all'ATS della Montagna o sul sito http://www.trapianti.salute.gov.it/;
- la firma autografa.
Al termine di queste operazioni la pratica verrà inviata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per l'emissione della CIE. Al cittadino verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta richiesta che non sostituisce il documento ed una prima parte di PIN e PUK della CIE (la seconda arriverà insieme alla carta).
Tempi e iter della pratica
I tempi di elaborazione della pratica sono indicativamente di 15-20 minuti.
La consegna della carta d'identità avverrà entro un minimo di 6 giorni lavorativi e potrà seguire le seguenti modalità:
- spedizione presso il Municipio e successivo ritiro allo sportello anagrafe
- spedizione con raccomandata presso l'indirizzo di residenza
- spedizione con raccomandata presso un indirizzo a scelta del cittadino (lavoro, studio, altro)
Sarà possibile indicare anche un delegato al ritiro del documento (coniuge, genitore, altro).
Nel caso si scelga la modalità di spedizione a domicilio si raccomanda vivamente di scegliere un indirizzo nel quale le Poste possano trovare facilmente il titolare del documento o il suo delegato perché in caso contrario i tempi di consegna della CIE si allungherebbero di molto.
Se invece si dovesse scegliere la consegna presso il Municipio sarà cura dell'Ufficio Anagrafe avvisare dell'avvenuta consegna; il cittadino dovrà presentarsi con la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Anagrafe.
Costi e modalità di pagamento
Il costo della CIE è di € 22.00 da pagare direttamente allo sportello anagrafe in contanti o tramite POS.
Note Segnalazioni e precisazioni
Validità per l'espatrio
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 1185/1967 - Non possono ottenere il passaporto (n.d.r.: quindi la carta d'identità valida per l'espatrio):
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
Cambio di residenza
In caso di variazione di residenza o di domicilio durante il periodo di validità della carta d'identità non è previsto né l'aggiornamento dell'indirizzo indicato sulla carta d'identità, né un nuovo rilascio del documento.
La carta d'identità, come stabilito dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è un documento per l'identificazione personale e variazioni di informazioni quali "residenza, professione e stato civile" non comportano il rinnovo del documento, come rammentato dal Ministero dell'Interno con la circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992.