Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.

Ultima modifica 5 luglio 2022

Autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio dellepersone invalide con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridottaartt. 188 del codice della strada e 381 del regolamento di esecuzionecotrassegno invalidi
I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti;possono essere richiesti presso il comune di residenza e sono validi in tutta italia;i contrassegni hanno validità massima di 5 anni,il periodo della loro validità è in relazione alla tipologia dell’invalidità sia essa permanente o temporanea, così come certificata da enti competenti;sono rinnovabili;il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di 3 anni;per i minori degli anni diciotto, la domanda và inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.il contrassegno è estremamente personale e pertanto utilizzabile solo in presenza dell’intestatario:permette di circolare:nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;nelle aree pedonali e nelle aree a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.permette di sostare:negli appositi spazi riservati agli invalidi;nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo. modalita’ per il rilasciocompilazione della domanda da presentare al protocollo del comune di residenza, allegando:verbale della commissione per l’accertamento dell’invalidità nei casi di 100% o non vedenti;certificato medico rilasciato dalla a.s.l. di competenza (distretto socio-sanitario), indicante che il richiedente ha effettivamente capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il periodo di invalidità (nel caso si trattasse di un rilascio temporaneo). modalita’ per il rinnovocompilazione della domanda da presentare al protocollo del comune di residenza, allegando:verbale della commissione per l’accertamento dell’invalidità nei casi di 100% o non vedenti;certificato medico rilasciato dalla a.s.l. di competenza (distretto socio-sanitario), o dal medico curante, che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno. furto o smarrimentoin caso di furto o di smarrimento potrà essere richiesto un nuovo contrassegno allegando alla domanda copia della denuncia sporta presso l’autorità competente indicante il numero del contrassegno e la scadenza dello stesso. deterioramentoin caso di deterioramento potrà essere richiesto il duplicato allegando alla domanda il contrassegno deteriorato.  circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide art. 188 (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – codice della strada)circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalideper la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.i soggetti legittimati ad usufruire di tali strutture sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto del limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.chiunque usufruisce di tali strutture senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa.chiunque usa tali strutture per avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa. art. 381 (art. 188 cod. str.)strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. l’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi”. il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo a ha valore su tutto il territorio nazionale. l’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di “simbolo di accessibilità”.per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico – legale dell’unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. l’autorizzazione ha validità di 5 anni. il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. all’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne. tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei lavori pubblici sentito il ministro della sanità.
autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotta
artt. 188 del codice della strada e 381 del regolamento di esecuzione cotrassegno invalidi

I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti;
Possono essere richiesti presso il Comune di residenza e sono validi in tutta Italia;
I contrassegni hanno validità massima di 5 anni,
Il periodo della loro validità è in relazione alla tipologia dell’invalidità sia essa permanente o temporanea, così come certificata da Enti competenti;
Sono rinnovabili;
Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di 3 anni;
Per i minori degli anni diciotto, la domanda và inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Il contrassegno è estremamente personale e pertanto utilizzabile solo in presenza dell’intestatario:
Permette di circolare:
Nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;
Nelle aree pedonali e nelle aree a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.
Permette di sostare:
Negli appositi spazi riservati agli invalidi;
Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.
Nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo.

Modalità per il rilascio
Compilazione della domanda da presentare al protocollo del Comune di residenza, allegando:
Verbale della Commissione per l’accertamento dell’invalidità nei casi di 100% o non vedenti;
Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di competenza (Distretto Socio-Sanitario), indicante che il richiedente ha effettivamente capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il periodo di invalidità (nel caso si trattasse di un rilascio temporaneo).

Modalità per il rinnovo
Compilazione della domanda da presentare al protocollo del Comune di residenza, allegando:
Verbale della Commissione per l’accertamento dell’invalidità nei casi di 100% o non vedenti;
Certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di competenza (Distretto socio-sanitario), o dal medico curante, che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.

Furto o smarrimento
In caso di furto o di smarrimento potrà essere richiesto un nuovo contrassegno allegando alla domanda copia della denuncia sporta presso l’Autorità competente indicante il numero del contrassegno e la scadenza dello stesso.
 
Deterioramento
In caso di deterioramento potrà essere richiesto il duplicato allegando alla domanda il contrassegno deteriorato.
 
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Art. 188 (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – Codice della Strada)
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
I soggetti legittimati ad usufruire di tali strutture sono autorizzati dal Sindaco del Comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto del limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
Chiunque usufruisce di tali strutture senza avere l’autorizzazione prescritta o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa.
Chiunque usa tali strutture per avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta è soggetto alla sanzione amministrativa.

Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.)

Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)
Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi”. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo a ha valore su tutto il territorio nazionale. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di “simbolo di accessibilità”.
Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico – legale dell’Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità di 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. All’atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori Pubblici sentito il ministro della Sanità.


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